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NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI
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AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI pag.1

Le agevolazioni irpef per le spese di ristrutturazione

Il numero crescente delle domande presentate negli anni per fruire della detrazione d’imposta ai fini Irpef e l'esigenza di favorire ulteriormente l'emersione di sacche di lavoro"nero" nel comparto edilizio hanno determinato la decisione di prorogare fino al 31 dicembre 2005 gli incentivi fiscali per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con la proroga a partire dal 2003 sono state previste anche delle novità:
· per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;

· il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro;

· tra gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione Irpef rientrano anche quelli di bonifica dall’amianto (limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale);

· nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute.

È stato prorogato lo sconto relativo all’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.

È pertanto detraibile il 36% di un ammontare pari al 25% del prezzo di acquisto di un immobile ristrutturato da un’impresa o da una cooperativa (nel limite massimo comunque di 48.000 euro).
Gli interventi di ristrutturazione devono concludersi entro il 31 dicembre 2005 e l’assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2006.
Infine, è stata disposta anche la proroga al 31 dicembre 2005 dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria) realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Per il susseguirsi dei provvedimenti legislativi, in materia di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie convivono attualmente i seguenti regimi:
· contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione prima del 2000 e con la dichiarazione dei redditi fruiscono, sino ad esaurimento, della detrazione Irpef del 41% (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro) ripartita in rate (5 o 10);
· contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione nel 2000 e nel 2001 e con la dichiarazione dei redditi fruiscono della detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro) ripartita in rate (5 o 10);
· contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione nel 2002 e fruiscono della detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di spesa di 77.468,53 euro) ripartendola esclusivamente in dieci rate annuali. Costoro, qualora i lavori effettuati nel 2002 siano stati una mera prosecuzione di interventi già avviati (e agevolati) in anni precedenti, ai fini della verifica del suddetto importo massimo di spesa detraibile, dovranno tener conto, per quanto stabilito da una norma contenuta nella Legge finanziaria 2002 (art. 9, comma 1, L. 448/2001), di quanto già speso negli anni precedenti;
· contribuenti che sostengono le spese di ristrutturazione nel 2003, 2004 e 2005 e faranno valere la detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di spesa di 48.000 euro) con la dichiarazione che sarà presentata a partire dal 2004, ripartendola esclusivamente in dieci rate annuali. Anche per questi contribuenti vale quanto detto al punto precedente (con il nuovo tetto, però, di 48.000 euro) nel caso in cui i lavori effettuati siano prosecuzione di interventi avviati in anni precedenti;
· contribuenti che fino al 30 giugno 2006 acquistano e/o sono assegnatari di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2005 e con la dichiarazione dei redditi potranno fruire della detrazione Irpef del 36% (calcolata sul 25% del prezzo di acquisto) ripartendola in dieci rate annuali;
Non ha scadenze, invece, la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale e l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di case di abitazioni non di lusso ed edifici assimilati.

Le agevolazioni Irpef per le spese di ristrutturazione

La detrazione Irpef del 36%


I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2005 per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Il beneficio spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio da suddividere in dieci anni.
L’importo detraibile, quindi, è al massimo di 17.280 euro, pari al 36% del limite massimo di spesa, per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.
Per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, la detrazione può essere ripartita rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo.
Il requisito dell’età deve essere posseduto al 31 dicembre 2003 e si rende applicabile alle quote di detrazione da far valere dal periodo di imposta 2003, anche se riferite a spese sostenute in anni precedenti.
Esempio:il contribuente che alla data del 31 dicembre 2003 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, potrà ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei successivi periodi d’imposta e, pertanto, potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2003, 2004 e 2005.
La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento.
Non possono pertanto beneficiare di tale disposizione i contribuenti che abbiano la mera detenzione dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, come ad esempio l’inquilino o il comodatario.
Esempio:la casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico e del bagno. La spesa sostenuta è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro in dieci anni, con un risparmio d’imposta di 1.080 euro per ogni anno. Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà rispettivamente di 2.160 e 3.600 euro per ogni anno.
Per i lavori eseguiti sull’abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo di 48.000 euro per ciascuna delle due unità. Se l’accatastamento è unico il limite massimo detraibile resta fissato in 48.000 euro complessivi.

Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tenere conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori: se l’intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite massimo detraibile resta fermo a 48.000 euro anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più unità.
A proposito della detrazione dall’Irpef del 36% della spesa sostenuta, va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
Esempio:se la quota annua detraibile è di 1.080 euro in dieci anni, come nell’esempio formulato, e l’Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell’anno in questione ammonta a 950 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 130 euro, non può essere recuperata in alcun modo.L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.Lo stesso ragionamento deve essere applicato ai contribuenti che, per raggiunti limiti di età, portano in detrazione in cinque e tre anni la quota annuale relativa agli interventi di ristrutturazione effettuati.
Attenzione: la detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministrazione del condominio.In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, semprechè quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come è già stato sottolineato all’inizio del presente capitolo, per i lavori realizzati a partire dal 2002, ma che sono la prosecuzione di interventi iniziati precedentemente, ai fini della determinazione dell’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Ad esempio, le spese sostenute nel 2003 per lavori iniziati in precedenza danno diritto alla detrazione solo se le spese (sulle quali sono state calcolate le detrazioni negli anni precedenti), complessivamente considerate, non superino il limite di 48.000 euro e comunque fino a concorrenza dello stesso limite da riferire a ciascun immobile.
Chi può usufruire della detrazione del 36%
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti di seguito indicate:
· il proprietario o il nudo proprietario;
· il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
· chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
· i soci di cooperative divise e indivise;
· i soci delle società semplici;
· gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori .
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che:
1. il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
2. l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione del 36% anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Per quali lavori spettano le agevolazioni
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
· le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
· le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
· le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
· le spese per l’acquisto dei materiali;
· il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
· le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
· l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
· gli oneri di urbanizzazione;
· gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

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Inserito il 03/12/2005 .:. . Riferimento n° 58
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